Commercio al dettaglio in media struttura di vendita
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Servizio attivo
Si tratta dell'attività di commercio al dettaglio svolta in locali con superficie di vendita superiore a quella degli esercizi di vicinato e compresa tra mq 301 e 2.500
Accedi al servizio STARA chi è rivolto
A chi intende avviare, trasferire, ampliare o ridurre, sospendere, subentrare o cessare nel commercio al dettaglio in media struttura di vendita nel settore alimentare e sia in possesso dei requisiti di onorabilità indicati all’art.11 della l.r.62/2018 e dei requisiti professionali indicati all’art.12 della l.r.62/2018. Per i soli cittadini non UE è richiesto un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.
Descrizione
Una media struttura di vendita è un’attività di vendita diretta al consumatore finale di merci (alimentari e non), effettuata in locali con una superficie di vendita superiore a quella degli esercizi di vicinato e compresa tra mq 301 e 2.500, da calcolarsi secondo quanto indicato dall’art.13 comma 1 lett.c) L.R. 62/2018.
Come fare
Trasmissione on line all'ufficio Sviluppo Economico, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando la modulistica relativa. Codice attività 47.10.2R
Cosa serve
Occorre il rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali (disponibilità di locale con destinazione d'uso commerciale al dettaglio - art. 99 l.r. 65/2014 e art.102 del POC attualmente vigente. DCC n.44 del 28/05/2024).
Le medie strutture di vendita possono essere insediate solo in aree ascrivibili alla categoria funzionale commerciale al dettaglio di cui all'articolo 99, comma 1, lettera c), della L.R. 65/2014.
L’insediamento di medie strutture aggregate, aventi effetti assimilabili a quelle delle grandi strutture, sono ammessi solo tramite espressa previsione del piano operativo in conformità con la disciplina del piano strutturale. In assenza di tale previsione è precluso l’insediamento di strutture di vendita sopra richiamate, anche se attuato mediante interventi comportanti la modifica della destinazione d’uso di edifici esistenti o l’incremento della superficie di vendita di strutture commerciali già insediate.
Per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita trasmettere in un unico invio:
- la domanda di autorizzazione in bollo utilizzando la modulistica contrassegnata dal codice attività 47.10.2R
- la notifica sanitaria alimentare ai fini della registrazione (endoprocedimento ASL 90), priva di asseverazioni e che sarà trasmessa a cura dell'ufficio alla ASL (solo in caso di commercio alimentare)
- se l’attività è soggetta a prevenzione incendi SCIA o altra documentazione da presentare ai sensi delle norme sulla prevenzione incendi, che sarà trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco
- eventuali altre SCIA comunicazioni o notifiche (es. denuncia fiscale per la vendita di alcolici)
- se l’attività che prevede anche l'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione (vedere l’apposita scheda occupazione temporanea di suolo pubblico).
Per la vendita di alcolici occorre essere previamente forniti di apposita licenza che si può richiedere all’atto di presentazione della SCIA (vedere l’apposita scheda Vendita di alcolici).
Per la sospensione dell’attività:
- la comunicazione di sospensione utilizzando la modulistica contrassegnata dal codice attività 47.10.2R
- la notifica ai fini della registrazione (endoprocedimento ASL 97), che sarà trasmessa a cura dell'ufficio alla ASL (solo in caso di commercio alimentare)
Per il subingresso:
- la comunicazione di subingresso utilizzando la modulistica contrassegnata dal codice attività 47.10.2R
- la notifica ai fini della registrazione (endoprocedimento ASL 92) che sarà trasmessa a cura dell'ufficio alla ASL (solo in caso di commercio alimentare)
- se l’attività è soggetta a prevenzione incendi SCIA o altra documentazione da presentare ai sensi delle norme sulla prevenzione incendi, che sarà trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco
- eventuali altre SCIA comunicazioni o notifiche (es. denuncia fiscale per la vendita di alcolici)
Per le variazioni, quantitative o qualitative, di settore merceologico (i settori merceologici sono alimentari o non alimentari):
- SCIA utilizzando la modulistica contrassegnata dal codice attività 47.10.2R, nel caso di avvio di vendita di prodotti alimentari occorre inoltre trasmettere in unico invio anche la notifica ai fini della registrazione (endoprocedimento ASL 90), che sarà trasmessa a cura dell'ufficio alla ASL (solo in caso di commercio alimentare)
- per le variazioni soggette a comunicazione: comunicazione di variazione utilizzando la modulistica contrassegnata dal codice attività 47.10.2R
- la notifica ai fini della registrazione (endoprocedimento ASL 91 o ASL 93), che sarà trasmessa a cura dell'ufficio alla ASL (solo in caso di commercio alimentare)
- se l’attività è soggetta a prevenzione incendi SCIA o altra documentazione da presentare ai sensi delle norme sulla prevenzione incendi, che sarà trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco
- eventuali altre SCIA comunicazioni o notifiche (es. denuncia fiscale per la vendita di alcolici).
Per l’affidamento di uno o più reparti:
- la comunicazione di affidamento di reparto utilizzando la modulistica contrassegnata dal codice attività 47.10.2R
- la notifica sanitaria alimentare (endoprocedimento ASL 90), priva di asseverazioni e che sarà trasmessa a cura dell'ufficio alla ASL (solo in caso di commercio alimentare)
- eventuali altre SCIA comunicazioni o notifiche (es. denuncia fiscale per la vendita di alcolici)
- se l’attività è soggetta a prevenzione incendi SCIA o altra documentazione da presentare ai sensi delle norme sulla prevenzione incendi che sarà trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.
Per la cessazione:
- la comunicazione di cessazione al SUAP utilizzando la modulistica contrassegnata dal codice attività 47.10.2R
- la notifica ai fini della registrazione (endoprocedimento ASL 94), che sarà trasmessa a cura dell'ufficio alla ASL (solo in caso di commercio alimentare)
Cosa si ottiene
Il titolo necessario a porre in essere l’attività che si intende realizzare
Tempi e scadenze
- Decorsi 90 giorni dal ricevimento, salvo non vi siano sospensioni o interruzioni dei termini del procedimento, la domanda di autorizzazione deve ritenersi accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego (silenzio assenso). L’autorizzazione è rilasciata contestualmente al permesso a costruire. L’autorizzazione decade se l’attività non viene iniziata entro un anno dalla data del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.
- La SCIA ha valore immediato ma l’amministrazione comunale ha 60 giorni di tempo dall’invio per controllare le dichiarazioni e i documenti in essa contenuti ed eventualmente vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformarla alla normativa vigente. Se, però, l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, la cui tempistica è dettata dai rispettivi regimi amministrativi.
- Se si applica il regime amministrativo della comunicazione essa produce effetto immediato con la presentazione all’amministrazione devono essere effettuate entro sessanta giorni dalla variazione le seguenti comunicazioni di variazione:
- variazione del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale
- variazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali
- le trasformazioni societarie non conseguenti ad atti di trasferimento di attività per atto tra vivi o a causa di morte.
- In caso di subingresso la comunicazione deve essere effettuata prima dell’effettivo avvio dell’attività ed in caso di subingresso per causa di morte comunque entro un anno dalla morte del titolare.
- In caso di cessazione la comunicazione al SUAP deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla cessazione.
- La sospensione dell’attività ha la durata massima di dodici mesi consecutivi, salvo il caso in cui ricorrano le ipotesi indicate nell’art.86 comma 2 della l.r. 62/2018.
Costi
I costi sono indicati nella scheda servizio Diritti di Segreteria SUAP raggiungibile dal link sottostante. Nel caso in cui si presenti domanda di autorizzazione occorre assolvere al pagamento dell’imposta di bollo. Le modalità sono indicate nella scheda summenzionata. Sono necessarie due marche da bollo: una per l’istanza e l’altra per il provvedimento di autorizzazione.
Accedi al servizio
Per accedere al servizio utilizzare il link sottostante
Per il pagamento dei Diritti di Segreteria
Condizioni di servizio