A chi è rivolto
Cittadini italiani, comunitari o stranieri, maggiorenni, di stato libero, senza vincoli di parentela, affinità, adozione, affiliazione secondo i gradi previsti dalle norme del Codice Civile.
Descrizione
La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione a cura dell'ufficiale dello stato civile.
Col termine "pubblicazione di matrimonio" si intende il procedimento con il quale l'Ufficiale dello Stato Civile accerta il possesso dei requisiti essenziali alla celebrazione del matrimonio e conseguentemente rende nota l'intenzione dei nubendi di coniugarsi mediante l'affissione sull'albo pretorio on line del Comune nell'apposita sezione.
La pubblicazione deve essere richiesta all'Ufficio di Stato Civile del Comune dove ha la residenza uno dei futuri sposi, anche in caso di matrimonio religioso valido agli effetti civili.
Come fare
Questa pratica si svolge solo su appuntamento.
È opportuno scegliere, come giorno per le pubblicazioni matrimonio, una data che sia minimo 2 e massimo 6 mesi prima del giorno previsto per la cerimonia, perché le pubblicazioni hanno una validità legale di 180 giorni.
Il procedimento si articola in tre fasi:
Avvio della pratica.
La richiesta della pubblicazione deve essere effettuata da entrambi i nubendi presentandosi personalmente - previo appuntamento - all'Ufficio di Stato Civile dove verranno rese le dichiarazioni prescritte e firmato l'apposito verbale.
Nota: la richiesta di pubblicazione è resa dai nubendi senza la presenza di testimoni.
Procura speciale: Nel caso in cui uno dei due nubendi non fosse nella condizione di fare la richiesta personalmente all'ufficio competente, può dare incarico, con procura speciale, ad altra persona di fare richiesta in nome e per suo conto.
Si precisa che il ricorso alla procura speciale deve essere limitato a casi di impossibilità oggettiva, dovuti a situazioni straordinarie tali da non consentire altre soluzioni.
Istruttoria.
La documentazione necessaria a comprovare l'esattezza delle dichiarazioni rese dai nubendi è acquisita d'ufficio presso i comuni di nascita e di residenza. Pertanto non sussiste alcun onere documentale a carico dei nubendi, salvo la presentazione di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale.
Affissione all'albo pretorio on line
Completata l'acquisizione della documentazione necessaria, l'Ufficiale di Stato Civile provvede all'affissione della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del/i Comune/i di residenza dei nubendi.
Le pubblicazioni devono rimanere visibili on-line per la durata minima di otto giorni.
Cosa serve
Per i Cittadini Italiani:
Documentazione da presentare
Al momento dell'appuntamento :
- Carta d'identità in corso di validità (in originale)
- Codice fiscale/tessera sanitaria (in originale )
- Eventuale procura speciale con allegato documento d'identità in corso di validità
Inoltre:
- Per il matrimonio cattolico occorre produrre la richiesta di pubblicazione da parte del Parroco di Campi Bisenzio;
- Per i culti acattolici ammessi dallo Stato italiano, occorre produrre la richiesta del Ministro di Culto con l'attestazione della nomina da parte del Ministero degli Interni Italiano, escluso alcuni culti, per i quali è necessario chiedere informazioni più dettagliate.
Casi particolari:
- il minorenne, che ha compiuto 16 anni e non ancora 18, necessita del provvedimento di ammissione al matrimonio del Tribunale dei Minorenni (Via della Scala, n. 81) con certificazione della Corte d'Appello (Viale Guidoni, n. 61);
- la donna in stato libero da meno di 300 giorni (vedova o matrimonio annullato) necessita dell'autorizzazione del Tribunale, nella fattispecie, Tribunale di Firenze (Viale Guidoni, n. 61), con certificazione della Corte d'Appello ;
- la donna divorziata da meno di 300 giorni deve contattare immediatamente l'Ufficio dello Stato Civile al fine di stabilire se necessita dell'autorizzazione del Tribunale di cui sopra;
- per i richiedenti che siano parenti, affini tra loro (zio/a, nipote, cognato/a, etc.), (art. 87 C.C.), occorre il decreto del Tribunale (nella fattispecie, Tribunale di Firenze), di autorizzazione al matrimonio, con certificazione della Corte d'Appello .
Il cittadino italiano residente in Italia, che deve sposarsi all'estero in un Paese dove gli viene richiesto il certificato di capacità matrimoniale e il certificato di eseguite pubblicazioni, deve eseguire le pubblicazioni in Italia.
Per i Cittadini Stranieri:
Documentazione da presentare
- Nulla osta al matrimonio rilasciato dall'Autorità di Rappresentanza dello Stato di appartenenza in Italia (Consolato o Ambasciata). La firma del Console o Ambasciatore deve essere legalizzata c/o la Prefettura di Firenze (Via Giacomini n. 8 con orario 9,00 - 11,00 escluso il sabato, il giovedi anche dalle 14,00 alle 16,00 - Tel 055 27831 ; munirsi di marca da bollo da Euro 16,00).
Sono esenti dalla legalizzazione i seguenti Stati:
Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.
Se la normativa dello Stato estero lo permette, il nulla osta può esere rilasciato da un'Autorità competente nello Stato di appartenenza (accertarsi della competenza contattando il Consolato o l'Ambasciata in Italia). I documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall'Autorità italiana nello stesso Stato (Consolato o reparto consolare dell'Ambasciata d'Italia) o legalizzati con Apostille (conv. Aja).
I Cittadini dei seguenti paesi devono presentare:
Il cittadino di Austria, Germania, Repubblica Moldova e Svizzera deve produrre il certificato di capacità matrimoniale, rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza (appartenenza) nello Stato di origine (esente da legalizzazione);
Il cittadino del Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna e Turchia deve produrre il certificato di capacità matrimoniale (informarsi presso il rispettivo Consolato sull'Autorità competente al rilascio).
Il cittadino della Norvegia deve produrre nulla osta rilasciato dal comune di residenza, in Norvegia, legalizzato con apostille (Conv. dell'Aja) se tradotto in Norvegia la firma del traduttore deve essere legalizzata con Apostille prevista dalla Convenzione dell'Aja.
Il cittadino della Polonia deve produrre nulla osta rilasciato dal Comune di residenza, in Polonia, esente da legalizzazione. Se tradotto in Polonia la firma del traduttore deve essere legalizzata con Apostille.
Il cittadino della Svezia, residente in Svezia, deve produrre nulla osta rilasciato dal Comune di residenza in Svezia, legalizzato con apostille (Conv. dell'Aja) se tradotto in Svezia, la firma del traduttore deve essere legalizzata con Apostille prevista dalla Convenzione dell'Aja.
Il cittadino degli Stati Uniti deve produrre:
- dichiarazione giurata davanti al Console degli Stati Uniti d'America in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura, per Firenze Via A. Giacomini n. 8 (orario 9,00 - 11,00 escluso sabato, tel. 055 27831; munirsi di marca da bollo da Euro 16,00);
- atto di notorietà (deve indicare che il cittadino può contrarre il matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza) con due testimoni, redatto davanti all'Autorità Italiana competente: Console Italiano all'Estero, Tribunale di Firenze (Viale Guidoni, n. 61 - telefonare per appuntamento al n. 055 7996510) o Notaio.
l cittadino dell'Australia deve produrre:
- dichiarazione giurata davanti al Console Australiano in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura, per Firenze Via A. Giacomini, n.8 (orario 9,00 - 11,00, escluso sabato, tel. 055 27831; munirsi di marca da bollo da Euro 16,00);
- atto di notorietà (deve indicare che il cittadino può contrarre il matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza) con quattro testimoni, redatto davanti all'Autorità italiana competente (all'estero il Console Italiano, in Italia l'Ufficiale di Stato Civile)
- il nulla osta deve indicare che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza, cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio, stato civile e generalità dei genitori. Per la donna divorziata, vedova o con matrimonio nullo occorre, inoltre, la data di scioglimento del matrimonio. (Se tale data non è indicata nel nulla osta - o nell'atto notorio in caso di cittadino degli Stati Uniti e dell'Australia - occorre copia della sentenza di divorzio, legalizzata e tradotta)
N.B. Se il cittadino è iscritto all'anagrafe di un Comune italiano indicare, come residenza, detto Comune: se invece il cittadino non è iscritto in alcuna anagrafe italiana indicare il Comune di residenza all'estero.
Qualora nel nulla-osta non fossero indicate le generalità dei genitori è necessario l'atto di nascita che può essere rilasciato:
- nel Paese di nascita legalizzato dall'Autorità Consolare Italiana all'estero e tradotto;
- con certificato del proprio Consolato in Italia;
- su modello internazionale plurilingue, esente da legalizzazione, purchè lo Stato abbia aderito alla Convenzione Inernazionale.
Per la donna divorziata o vedova o con matrimonio nullo da meno di 300 giorni, occorre l'autorizzazione del Tribunale (Tribunale di Firenze, cancelleria - Viale Guidoni, n. 61) con certificazione della Corte d'Appello di Firenze (Viale Guidoni, n. 61);
Per il minorenne da 16 a 18 anni occorre il provvedimento di ammissione al matrimonio del Tribunale per i Minorenni (Via della Scala n. 81), con certificazione della Corte d'Appello di Firenze (Viale Guidoni, n. 61);
Lo straniero che intende riconoscere un figlio naturale deve presentare dichiarazione di nulla osta al riconoscimento rilasciata dall'autorità consolare del proprio Paese in Italia debitamente legalizzata in Prefettura.
Lo straniero che risulta "Rifugiato Politico" deve presentare:
- certificato rilasciato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite in Roma, Via Caroncini, n. 19 tel. 06 802121 (telefonare prima per appuntamento);
- copia atto di notorietà con 2 testimoni effettuato presso il Tribunale;
- documento di viaggio attestante lo stato di rifugiato politico;
- documento d'identità valido.
Cosa si ottiene
Si ottiene il verbale di Pubblicazione di Matrimonio richiesto.
Tempi e scadenze
Il certificato di eseguite pubblicazioni/nullaosta al matrimonio religioso, valido agli effetti civili, può essere rilasciato a partire dal quarto giorno successivo al termine di pubblicazione on line dell'atto.
Il matrimonio deve essere celebrato entro i 180 giorni successivi alla pubblicazione. In caso contrario occorre cominciare di nuovo l'intero iter.
Avvio della pratica
Istruttoria
Affissione all'albo pretorio on line
Costi
Il giorno dell'appuntamento per la pubblicazione è necessario acquistare le marche da bollo da 16,00 euro l'una come segue:
- n.1 marca da bollo da applicare sul verbale di pubblicazione che costituisce, di fatto, istanza ai sensi dell'art. 3 della tariffa allegata al d.P.R. 642/1972;
- n. 1 marca da bollo da applicare sull'atto di pubblicazione (le marche da acquistare saranno 2 se uno degli sposi non è residente a Campi Bisenzio poichè è necessario procedere alla richiesta di pubblicazione nell'altro Comune o all'estero);
Sarà necessario acquistare un'ulteriore marca da bollo qualora i nubendi intendano contrarre matrimonio in un comune diverso da quelli di rispettiva residenza.
Accedi al servizio
L'appuntamento può essere fissato tramite richiesta telefonica ai numeri 0558959 int 460-459-461
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio
Contatti
Unità Organizzativa Responsabile
Casi particolari
Ricorsi
I cittadini possono presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria ovvero al Tribunale Civile competente territorialmente per ottenere in sede giurisdizionale il riconoscimento di un diritto soggettivo asseritamente leso da un provvedimento dell'Amministrazione in materia di stato civile (art.95 D.P.R. 3 novembre 2000, n.396: "Chi intende ...opporsi a un rifiuto dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento , deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile ...presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento")
Potere sostitutivo in caso di inerzia
In caso di inerzia del responsabile del procedimento, ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale 24/09/2013 n. 205, il potere sostitutivo è esercitato dal Segretario Generale.
Ulteriori informazioni
Normativa di riferimento
- D.P.R. 3.11.2000 N. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127";
- Codice Civile artt. 84 e segg.