A chi è rivolto
La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni: non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile; unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale; coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
Descrizione
La legge 20 maggio 2016,n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" all'articolo 1 comma 36 definisce "conviventi di fatto " due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un 'unione civile.
La procedura prevede che la convivenza di fatto si costituisca con una apposita dichiarazione scritta.
La dichiarazione di convivenza potrà essere presentata contestualmente alla dichiarazione di residenza o, per le coppie già formate (o che in futuro si formeranno successivamente alla coabitazione), anche in un momento posteriore.
Rapporti patrimoniali
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un "contratto di convivenza", redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico
Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato (con le medesime modalità) in qualunque momento nel corso della convivenza.
Come fare
L'istanza può essere presentata:
- utilizzando il servizio Fido;
- presentando personalmente il Modulo di iscrizione convivenza di fatto all'Ufficio del Protocollo dell'Ente sito in Piazza Dante 36, 50013 - Campi Bisenzio, oppure inviandolo tramite il servizio postale con raccomandata.
Cosa serve
- Modulo per la richiesta di iscrizione da compilare e firmare dai entrambi i dichiaranti;
- documento di identità in corso di validità dei dichiaranti.
Cosa si ottiene
La costituzione di una convivenza di fatto
Tempi e scadenze
Il termine di definizione del procedimento dipende dalla complessità istruttoria.
Non oltre 90 giorni, mediamente nell'arco di due settimane.
Costi
Non sono previsti costi
Accedi al servizio
L'istanza può essere presentata online tramite la piattaforma FIDO
Condizioni di servizio
Contatti
Unità Organizzativa Responsabile
Casi particolari
Ricorsi
Nei confronti dei provvedimenti di non accoglimento puòessere presentato ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla notificazione.
La competenza giuridizionale è attribuita al giudice ordinario.
Potere sostitutivo in caso di inerzia
In caso di inerzia del responsabile del procedimento, ai sensi della deliberazione diGiunta Comunale 24/09/2013 n. 205, il potere sostitutivo è esercitato dal Segretario Generale.