A chi è rivolto
La procedura dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile non si applica in presenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci, figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, figli maggiorenni portatori di handicap grave. Saranno considerati unicamente i figli comuni ai coniugi richiedenti.
Descrizione
Separazione e divorzio sono aspetti patologici del rapporto coniugale.
La separazione è per sua natura potenzialmente transitoria e determina una trasformazione del rapporto personale e patrimoniale dei coniugi.
Si parla segnatamente di separazione:
- consensuale: i coniugi decidono di separarsi previo accordo tra loro circa la situazione economica e personale;
- giudiziale: i coniugi non raggiungono un accordo; uno dei due coniugi o entrambi intentano una procedura giudiziale di separazione.
Di contro il divorzio comporta la cessazione del matrimonio quando la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può più essere mantenuta o ricostituita.
Rimangono invariati i doveri verso i figli, il rispetto reciproco, le responsabilità genitoriali.
Si parla più specificamente di :
- cessazione degli effetti civili quando il divorzio afferisce ad un matrimonio religioso;
- scioglimento quando il divorzio afferisce ad un matrimonio civile.
La procedura davanti al Sindaco
I coniugi possono concludere, innanzi al Sindaco, quale ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un Avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
La procedura dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile non si applica in presenza:
- Figli minori
- Figli maggiorenni incapaci
- Figli maggiorenni economicamente non autosufficienti
- Figli maggiorenni portatori di handicap grave ( ex lege 104/1992)
Saranno considerati unicamente i figli comuni ai coniugi richiedenti.
Sostanzialmente l'istanza è rivolta al Sindaco in caso di accordo consensuale quando non vi siano le ipotesi descritte ai numeri 1) -2) - 3) - 4) e riguardi essenzialmente il rapporto matrimoniale e non patrimoniale.
Inoltre: l'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, ma può contenere un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia in caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio.
In seguitro all'entrata in vigore della legge 06 Maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015, i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a 6 mesi nel caso di separazione consensuale, 12 mesi nel caso di separazione giudiziale.
Come fare
La procedura necessita di appuntamento.
L'appuntamento può essere prenotato tramite richiesta telematica al seguente indirizzo: stato.civile@comune.campi-bisenzio.fi.it
Cosa serve
Documento di identità in corso di validità dei coniugi richiedenti.
Cosa si ottiene
Documento di seraparazione e/o divorzio.
Tempi e scadenze
L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l'assistenza facoltativa dell' avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate.
A tal fine le parti presentano la dichiarazione in calce e fissano l'appuntamento per stendere congiuntamente in atto pubblico la volontà di separazione o divorzio
Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Nel giorno concordato, l'atto contenente l'accordo è compilato dall'Ufficiale di Stato Civile e sottoscritto dai presenti immediatamente dopo il ricevimento delle congiunte volontà.
A seguire le parti sono invitate a comparire nuovamente non prima di trenta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo in atto pubblico per la conferma
La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo.
Costi
La procedura prevede il costo di 16 euro da corrispondere alla tesoreria del Comune.
Accedi al servizio
Per usufruire del servizio è necessario richiedere un appuntamento all'indirizzo stato.civile@comune.campi-bisenzio.fi.it
Condizioni di servizio
Contatti
Unità Organizzativa Responsabile
Casi particolari
Modifiche delle condizioni di separazione o divorzio
I coniugi che non abbiano figli minori, figli maggiorenni incapaci, figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, figli maggiorenni portatori di handicap grave ( ex lege 104/1992), possono dichiarare congiuntamente innanzi all'Ufficiale di Stato Civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite con riguardo a:
- attribuzione assegno periodico;
- revoca dell'assegno periodico;
- revisione quantitativa dell'assegno.
Non può essere consentita davanti all'Ufficiale di Stato Civile :
- la previsione della corresponsione dell'assegno di divorzio IN UN'UNICA SOLUZIONE ( liquidazione una tantum )
- la regolamentazione dell' affidamento / uso della casa coniugale
La richiesta può essere presentata nel Comune di residenza di uno dei coniugi o nel Comune in cui è stato iscritto o trascritto l'atto di matrimonio.
Ulteriori informazioni
Normativia di Riferimento
Decreto Legge n. 132/2014 recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile",convertito con modificazioni in Legge n. 162/2014.