A chi è rivolto
A tutti i cittadini italiani residenti ed iscritti nelle liste elettorali del proprio Comune.
Descrizione
In occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, la Tessera Elettorale, deve essere mostrata insieme ad un documento di identità, presso la sezione elettorale di appartenenza, per poter esercitare il diritto di voto.
Come fare
- Il primo rilascio avviene al compimento del 18° anno di età senza che l'interessato ne faccia richiesta.
- In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune ad un altro, il nuovo comune di residenza provvede al rilascio di una nuova Tessera Elettorale, senza che l'interessato ne faccia richiesta, previo ritiro di quella rilasciata dal Comune precedente.
- In caso di smarrimento si può ottenere il duplicato della Tessera Elettorale presentandosi personalmente all'Ufficio Elettorale nei cinque giorni antecedenti la data delle elezioni.
- In caso di cambio di residenza all'interno del Comune di Campi Bisenzio l'Ufficio Elettorale provvede ad inviare, per posta e direttamente al nuovo indirizzo, le etichette adesive di aggiornamento della Tessera Elettorale, senza che l'interessato ne faccia richiesta.
Cosa serve
- Documento d'identità valido
- Dichiarazione di smarrimento (solo per il duplicato)
Cosa si ottiene
Il rilascio e il duplicato della Tessera Elettorale.
Tempi e scadenze
Il rilascio è per lo più immediato.
Costi
Nessun costo
Accedi al servizio
Per maggiori informazioni e richiedere il duplicato è necessario presentarsi all'Ufficio Elettorale negli orari di apertura:
- lunedì e venerdì 8.30-13:00
- martedì e giovedì 9:00-13:00 e 15:30-18:15
- mercoledì 8:30-12:00
Condizioni di servizio
Contatti
Unità Organizzativa Responsabile
Ulteriori informazioni
Ricorsi
In caso di mancato rilascio può essere presentato ricorso alla Commissione Elettorale Circondariale di Firenze.
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Potere sostitutivo in caso di inerzia
In caso di inerzia del responsabile delprocedimento, ai sensi della deliberazione diGiunta Comunale 24/09/2013 n. 205, il potere sostitutivo è esercitato dal Segretario Generale.