A chi è rivolto
Proprietario, locatario, legale rappresentante o titolare della società/ditta di cui al fondo od edificio su cui grava l'accesso. Per i condomini la Concessione può essere richiesta dall'Amministratore Condominiale.
Descrizione
Chiunque apre un nuovo accesso per veicoli da un'area ad uso pubblico ad un'area ad uso privato deve ottenere, prima di richiedere la Concessione di passo carrabile, l'Autorizzazione Edilizia presentando l'apposita istanza all'Ufficio Edilizia Privata del Comune (per l'edilizia residenziale) od al S.U.A.P. (per l'edilizia produttiva, direzionale o commerciale).
E' da tenere presente che l'Autorizzazione per l'apertura di un accesso e la Concessione di passo carrabile sono due atti distinti, relativi ad entità diverse. La prima riguarda l'intervento di apertura nella proprietà privata di un accesso (modifica di recinzione, muratura, ecc..) ed è necessaria ai sensi dell'art. 22 comma 1° del D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285. La seconda viene invece rilasciata secondo quanto previsto dall'art. 40 comma 2°, art. 44 commi 4° e 8°, art. 50 del D.Lgs 15 novembre 1993 n° 507, nonché dall'art. 1 del Regolamento Comunale per l'Applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, ed è riferita all'occupazione, con conseguente istituzione del divieto di sosta, dell'area pubblica antistante l'accesso.
Si ricorda inoltre che, come previsto dall'art. 49, comma 4 bis, del D.L. 31 maggio 2010, convertito con la Legge 30 luglio 2010 n° 122, per il principio ribadito nel parere del Ministero dei Trasporti del 5 ottobre 2011 n° 4928, (vedasi anche sentenza del Consiglio di Stato, sez. V^, del 12 ottobre 2004 n° 6532), l'istituto del solo silenzio assenso non è applicabile agli atti e procedimenti che attengono alla pubblica sicurezza e all'incolumità pubblica, tra cui riveste particolare importanza il Codice della Strada. Ne consegue che le sole C.I.L. o S.C.I.A. non possono essere considerate quali autorizzazioni per l'apertura o modifica di accessi sulle strade pubbliche dove invece, ai sensi dell'art. 22 comma 1° del D.Lgs 285/92, occorre che l'Ente proprietario della strada, con il rilascio di una autorizzazione, effettui una valutazione preventiva tendente a verificare la sicurezza della circolazione stradale. Per l'apertura o modifica di accessi carrabili lungo le strade pubbliche è quindi necessario ottenere il permesso di costruire (se trattasi di intervento compreso in altre realizzazioni edilizie che richiedono tale titolo) oppure il preventivo parere - nulla osta dell'Ufficio Traffico Comunale (se trattasi di intervento per il quale è sufficiente la C.I.L. o S.C.I.A.) quale espressione dell'Ente, che dovrà essere allegato alla documentazione asseverata da presentare al Comune.
La Concessione di passo carrabile può essere un atto con validità permanente o temporanea ed è obbligatorio per tutti gli accessi individuati, sull'area ad uso pubblico, da appositi manufatti; implica il pagamento di una tassa annuale per l'occupazione del suolo pubblico determinata in base alla superficie risultante dall'ampiezza dell'accesso (arrotondata al metro superiore) per una profondità convenzionale di ml. 1,00. La Concessione di passo carrabile non viene rilasciata per superfici superiori a mq. 10,00.
In caso di mancato pagamento della tassa la Concessione decade ed il titolare ha l'obbligo di restituire l'atto ed il relativo cartello ripristinando la sede stradale così da eliminare la possibilità di accesso carrabile.
La Concessione comprende anche l'apposito cartello che collocato sull'accesso indica il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, istituito limitatamente per l'ampiezza del passo carrabile.
Per gli accessi privi di manufatto la Concessione è invece facoltativa ed il divieto di sosta sull'accesso vige solamente se l'interessato ha richiesto ed ottenuto la Concessione esponendo l'apposito cartello.
Il titolare della Concessione è sempre tenuto a comunicare tempestivamente al Comune gli eventuali cambiamenti di destinazione d'uso dell'autorimessa e/o spazio aperto adibito al transito e ricovero dei veicoli.
La Concessione di passo carrabile è rilasciata, per le strade poste fuori dei centri abitati, dall'Ente proprietario della strada, mentre per le strade ricadenti nei centri abitati è sempre rilasciata dal Comune, previo nulla osta dell'Ente proprietario. Il Comune è l'Ente competente al rilascio della Concessione anche per le strade private aperte al pubblico transito.
Come fare
Per ottenere la concessione di un nuovo passo carrabile occorre presentare l'apposito modello di richiesta al Comune da far pervenire, in bollo (per gli enti pubblici, le O.N.L.U.S. e in tutti quei casi esenti da imposta di bollo citare gli estremi di legge e l'articolo che dispone l'esenzione) e con firma in originale, all'Ufficio Trasporto e Viabilità, oppure al Protocollo Generale del Comune.
Il richiedente deve essere sempre persona fisica avente titolo reale. Nel caso di richiesta di Concessione per più accessi relativi alla stessa proprietà o condominio, anche se su strade diverse, presentare un modello di domanda per ogni accesso applicando una sola marca da bollo sul primo modello ed una sola ricevuta di versamento per i diritti di sopralluogo.
Cosa serve
- Modello di richiesta di concessione, scaricabile nella sezione "Moduli e Allegati"
- La fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
- La copia della ricevuta di versamento di €. 25,00 effettuato alla Tesoreria Comunale oppure con iban IT95M0306921410100000046003 intestato a Comune di Campi Bisenzio - servizio Tesoreria - con la causale "sopralluogo tecnico nuovo passo carrabile";
- Una planimetria da fotoaereogrammetrico in scala non inferiore ad 1:2000 con indicazione in rosso dell'accesso;
- Una fotografia panoramica dell'accesso scattata dalla strada;
- Per gli accessi carrabili su tratti di strade regionali o provinciali ricadenti all'interno dei centri abitati, il nulla osta della Provincia di Firenze.
Cosa si ottiene
Concessione di un nuovo passo carrabile.
Tempi e scadenze
Il rilascio della Concessione avviene entro 60 giorni dalla richiesta. Dopo il ricevimento di apposita comunicazione l'interessato dovrà presentarsi per il ritiro della Concessione presso l'Ufficio Trasporto e Viabilità consegnando per ogni accesso la ricevuta di versamento di €. 15,00 effettuato alla Tesoreria Comunale oppure con iban IT95M0306921410100000046003 intestato a Comune di Campi Bisenzio - servizio Tesoreria - con la causale "rimborso costo cartello passo carrabile", ed una marca da bollo da €. 16,00 da applicare su ogni Concessione.
Costi
- 15 € costo cartello passo carrabile (presente in 2 moduli: nuovo cartello, duplicato), da pagare al momento del ritiro
- 25 € costo sopralluogo tecnico (presente in 4 moduli: nuova concessione, modifica concessione, segnaletica complementare orizzontale, richiesta specchio parabolico), ricevuta di pagamento da allegare alla richiesta
Accedi al servizio
È necessario presentare il modello di richiesta completo dei documenti allegati necessari, in bollo e con firma in originale, all'Ufficio Trasporto e Viabilità, oppure al Protocollo Generale del Comune.
Condizioni di servizio