A chi è rivolto
A chi intende avviare, trasferire, ampliare o ridurre, sospendere, subentrare o cessare nell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi ed è in possesso dei requisiti di onorabilità indicati all’art.11 della L.R. 62/2018 e dei requisiti professionali indicati all’art.12 della L.R. 62/2018. Per i soli cittadini non UE è richiesto un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.
Descrizione
Vendita, per il consumo sul posto, di alimenti e bevande in bar, ristoranti ed altri pubblici esercizi nei casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell’esercizio.
La superficie di somministrazione è meglio descritta all’art. 47 co.1 lett. b) L.R. 62/2018.
Come fare
Trasmissione on line all'ufficio Sviluppo Economico, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando la modulistica relativa. Codice attività 56.10.01R
Cosa serve
L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali (disponibilità di locale con destinazione d'uso commerciale al dettaglio - art. 99 L.R. 65/2014 e art.102 del POC attualmente vigente. DCC n. 44 del 28/05/2024).
L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri stabiliti dal Ministero dell'Interno con DM 564/92 sulla sorvegliabilità (es. accesso diretto dalla pubblica via, assenza di collegamenti con le civili abitazioni etc.).
Per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento occorre trasmettere in un unico invio:
- la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per apertura, trasferimento di sede e ampliamento di esercizio di somministrazione, come proposta dallo stesso STAR e che svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 14 e 86 del TULPS (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza);
- la notifica sanitaria alimentare ai sensi del Reg. 852/2004/CE (endoprocedimento ASL 90), priva di asseverazioni e che sarà trasmessa a cura dell'ufficio alla ASL.
- se l’attività è soggetta a prevenzione incendi, SCIA o altra documentazione da presentare ai sensi delle norme sulla prevenzione incendi, che sarà trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.
- eventuali altre SCIA comunicazioni o notifiche (es. denuncia fiscale per la vendita di alcolici)
- se l’attività prevede anche l'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione (vedere l’apposita scheda occupazione temporanea di suolo pubblico).
Per la somministrazione di alcolici occorre essere previamente forniti di apposita licenza fiscale per la vendita dei prodotti alcolici, che comprende sia l’attività di vendita in senso stretto che la somministrazione di prodotti alcolici. La si può richiedere all’atto di presentazione della SCIA (vedere l’apposita scheda Vendita/ Somministrazione di alcolici in esercizi in sede fissa).
Per la sospensione dell’attività:
- la comunicazione di sospensione utilizzando la modulistica contrassegnata dal codice attività 56.10.01R
- la notifica ai fini della registrazione (endoprocedimento ASL 97), che sarà trasmessa a cura dell'ufficio alla ASL.
Per il subingresso:
- la comunicazione di subingresso utilizzando la modulistica contrassegnata dal codice attività 56.10.01R
- la notifica ai fini della registrazione (endoprocedimento ASL 92) che sarà trasmessa a cura dell'ufficio alla ASL
- se l’attività è soggetta a prevenzione incendi, SCIA o altra documentazione da presentare ai sensi delle norme sulla prevenzione incendi, che sarà trasmessa a cura dell'ufficio ai Vigili del Fuoco
- eventuali altre SCIA comunicazioni o notifiche (es. denuncia fiscale per la vendita di alcolici).
Per le variazioni soggette a comunicazione:
- la comunicazione di variazione utilizzando la modulistica contrassegnata dal codice attività 56.10.01R
- la notifica ai fini della registrazione (endoprocedimento ASL 91 o ASL 93), che sarà trasmessa a cura dell'ufficio alla ASL
- se l’attività è soggetta a prevenzione incendi, SCIA o altra documentazione da presentare ai sensi delle norme sulla prevenzione incendi, che sarà trasmessa a cura dell'ufficio ai Vigili del Fuoco
- eventuali altre SCIA comunicazioni o notifiche (es. denuncia fiscale per la vendita di alcolici).
Per l’affidamento di uno o più reparti:
- la comunicazione di affidamento di reparto utilizzando la modulistica contrassegnata dal codice attività 56.10.01R
- la notifica sanitaria alimentare, priva di asseverazioni e che sarà trasmessa a cura dell'ufficio alla ASL.
- eventuali altre SCIA comunicazioni o notifiche (es. denuncia fiscale per la vendita di alcolici)
- se l’attività è soggetta a prevenzione incendi, SCIA o altra documentazione da presentare ai sensi delle norme sulla prevenzione incendi che sarà trasmessa a cura dell'ufficio ai Vigili del Fuoco.
Per la cessazione:
- la comunicazione di cessazione al SUAP utilizzando la modulistica contrassegnata dal codice attività 56.10.01R
- la notifica ai fini della registrazione (endoprocedimento ASL 94), che sarà trasmessa a cura dell'ufficio alla ASL.
Cosa si ottiene
Il titolo necessario a porre in essere l’attività che si intende realizzare.
Tempi e scadenze
La SCIA ha valore immediato ma l’amministrazione comunale ha 60 giorni di tempo dall’invio per controllare le dichiarazioni e i documenti in essa contenuti ed eventualmente vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformarla alla normativa vigente.
Se, però, l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, la cui tempistica è dettata dai rispettivi regimi amministrativi.
La SCIA cessa di produrre effetti giuridici qualora l’attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine
Se si applica il regime amministrativo della comunicazione, essa produce effetto immediato con la presentazione all’amministrazione.
Devono essere effettuate entro sessanta giorni dalla variazione le seguenti comunicazioni di variazione:
- variazione del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale
- variazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali
- le trasformazioni societarie non conseguenti ad atti di trasferimento di attività per atto tra vivi o a causa di morte.
In caso di subingresso la comunicazione deve essere effettuata prima dell’effettivo avvio dell’attività ed in caso di subingresso per causa di morte comunque entro un anno dalla morte del titolare.
In caso di cessazione la comunicazione al SUAP deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla cessazione.
La sospensione dell’attività ha la durata massima di dodici mesi consecutivi, salvo il caso in cui ricorrano le ipotesi indicate nell’art. 86 comma 2 della L.R. 62/2018
Costi
I costi sono indicati nella pagina Diritti di Segreteria di cui al link sottostante
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Per il pagamento dei Diritti di Segreteria
Condizioni di servizio
Contatti
Unità Organizzativa Responsabile
Ulteriori informazioni
Per impianti e attrezzature di somministrazione si intendono tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande, nei locali e nelle superfici aperte al pubblico, come sopra definiti.
La riduzione della superficie di somministrazione è soggetta a comunicazione.
Non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione l’utilizzo di un’area privata all’aperto o di un’area pubblica data in concessione attigue all’esercizio di somministrazione e attrezzate con tavoli e sedie, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza dei luoghi e degli utenti e delle norme in materia igienico sanitaria.
Per l’occupazione temporanea di suolo pubblico con strutture esterne all'aperto (dehors) si rinvia all’apposita scheda.
Gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande possono somministrare anche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, purché muniti della licenza fiscale di esercizio rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente per territorio.
Oltre alla licenza fiscale d’esercizio occorre presentare, anche in caso di attività di somministrazione, la comunicazione di voler procedere all’attivazione di un esercizio per la vendita di prodotti assoggettati ad accisa (denuncia per la vendita di alcolici). Vedere l’apposita scheda Vendita / somministrazione di alcolici in esercizi in sede fissa
La somministrazione di alcolici può essere limitata o vietata dal Comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico.
Gli esercizi di somministrazione hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi.
L’attività ha carattere stagionale se viene esercitata in maniera frazionata e non continuativa per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni nell’anno. Nella SCIA devono essere indicati il periodo o i periodi nei quali è svolta l’attività.
Gli esercizi rendono noto al pubblico l’orario di apertura e di chiusura e l’eventuale giornata di riposo settimanalmente effettuati, mediante cartelli ben visibili o altri mezzi idonei di informazione.
Vige altresì l’obbligo di pubblicità dei prezzi come meglio specificato nell’art. 100 l.r.62/2018.
Per tutto ciò che attiene all’insegna di esercizio si rinvia all’apposita scheda installazione mezzi pubblicitari e di tende parasole prive di messaggi pubblicitari.
Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l’esercizio ove è collocato, non avere un accesso autonomo, in modo da non costituire un esercizio separato e rispettare lo stesso orario di attività dell’esercizio principale. Se il titolare omette la comunicazione risponde in proprio dell’attività esercitata dal gestore.