A chi è rivolto
A chi vuole esercitare l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande su strade e piazze.
Descrizione
L’esercizio del commercio in forma itinerante è svolto da soggetti in possesso dei titoli abilitativi di cui alla L.R.62/2018, nonché dai produttori agricoli in possesso dei titoli abilitativi.
Il commercio in forma itinerante deve essere svolto compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e secondo quanto disposto dalla L.R.62/2018 e dal vigente Regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche.
È consentito all’operatore fermarsi a richiesta del cliente dove consentito dalle norme sulla circolazione stradale. L’operatore può sostare sull’area pubblica non più di un’ora, salvo il caso in cui occorra un tempo maggiore per servire i clienti presenti sul posto, dopo di che è fatto obbligo all’operatore di spostarsi di almeno 500 metri.
L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nelle zone previste dal Regolamento Comunale.
Come fare
Trasmissione on line all'ufficio Sviluppo Economico, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando la modulistica relativa.
Cosa serve
Per avviare l'attività, per comunicare il subingresso, la cessazione o altre variazioni, trasmettere:
- La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) utilizzando la modulistica contrassegnata dal codice attività 47.82.01R e selezionare la voce interessata
In caso di attività di commercio itinerante alimentare è necessario attivare la notifica sanitaria alimentare codice attività ASL 90 - Notifica ai fini della registrazione (art. 6 REG CE n. 852/2004).
Cosa si ottiene
La SCIA presentata abilita ad operare su area pubblica in forma itinerante per la vendita di merci o la somministrazione di alimenti e bevande, e contestualmente abilita anche:
- all’esercizio dell’attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
- all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;
- alla partecipazione alle fiere.
Tempi e scadenze
La SCIA ha efficacia immediata, l’attività può iniziare ai sensi dell’art.19 comma 2 della L. n.241/1990.
Il Comune può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, salvo che l'interessato provveda a conformare l'attività alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 19 comma 3 della L. 241/1990.
Costi
I costi sono indicati nella pagina Diritti di Segreteria di cui al link sottostante
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Condizioni di servizio