Whistleblowing nel Comune di Campi Bisenzio
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Servizio attivo
Il Wistleblowing rappresenta uno strumento fondamentale per l'emersione di condotte illecite che ledono gli interessi e/o l'integrità dell'ente pubblico o privato di appartenenza.
Piattaforma WhistleblowingA chi è rivolto
Possono segnalare tramite il canale whistleblowing i dipendenti dell'Amministrazione, i lavoratori autonomi, i collaboratori, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti anche se a titolo gratuito, che prestano la propria attività presso l'Amministrazione dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico, o concessionari di un pubblico servizio. Le segnalazioni anonime sono prese in considerazione dal RPCT comunale solo se adeguatamente circostanziate, in maniera tale da far emergere fatti e situazioni riferiti a contesti determinati. Il segnalante anonimo non beneficia di alcuna tutela in caso di ritorsioni.
Descrizione
La legge 190/2012, "legge anticorruzione", ha introdotto nell'ordinamento italiano, poi disciplinato con il D.lgs. 24/2023, l'istituto giuridico del c.d. whisteblowing, cioè il dipendente/segnalante di condotte illecite in ambito lavorativo e le relative misure di tutela.
Il whistleblower è la persona che segnala al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) le violazioni di disposizioni normative intese come comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione, di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, quindi afferente all'amministrazione del Comune di Campi Bisenzio.
Con la Circolare n. 16 del 9 agosto 2023, adottata dal Segretario Generale quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), sono state fornite indicazioni organizzative, operative e di protezione per il soggetto che intenda segnalare illeciti in attuazione della disciplina vigente.
COSA SI PUO' SEGNALARE
La segnalazione deve riguardare una delle seguenti circostanze:
• violazioni gia' commesse;
• violazioni che potrebbero verificarsi in futuro;
• fondato sospetto che sia stata commessa o che possa essere commessa una violazione;
• condotte volte ad occultare tali violazioni.
La segnalazione deve essere corredata da una descrizione della violazione e supportata da idonea documentazione o da informazioni concrete, precise e concordanti che consentano lo svolgimento delle verifiche istruttorie da parte RPCT.
COSA NON SI PUO' SEGNALARE
Il canale di segnalazione whistleblowing non è utilizzabile per le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico con l'Amministrazione o con le figure gerarchicamente sovraordinate.
Non è inoltre ammessa la segnalazione al RPCT comunale di questioni attinenti ad altre Amministrazioni (enti, agenzie, aziende e istituti regionali altri comuni, aziende sanitarie etc.). Queste devono essere trasmesse direttamente al RPCT dell'ente in cui si sono verificati o si teme possano realizzarsi i fatti e, a tutela del segnalante, non è prevista la trasmissione d'ufficio delle segnalazioni da un'Amministrazione all'altra.
QUANDO SI PUO' SEGNALARE
La segnalazione può essere effettuata:
• in pendenza del rapporto giuridico con l'Amministrazione Comunale,
• prima dell'inizio del rapporto giuridico (ad esempio, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni traccolte durante la fase di selezione o precontrattuale),
• durante il periodo di prova,
• successivamente alla cessazione sempre che si tratti di informazioni relative al periodo precedente allo scioglimento del rapporto giuridico.
QUALI SONO LE TUTELE DEL SEGNALANTE [Whistleblower]
Riservatezza - L'identità della persona segnalante, compresa qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi anche indirettamente tale identità, non puo' essere rivelata senza il consenso espresso del whistleblower fatta eccezione per le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. La segnalazione e la documentazione ad essa allegata è sottratta per legge all'accesso documentale (L.241/90) e a quello civico generalizzato (D.lgs 33/2013).
Divieto di ritorsioni - I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione ed è vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che abbia provocato o possa provocare alla persona segnalante un danno ingiusto.
Altri soggetti tutelati - Il divieto di misure ritorsive e, in generale, tutte le misure di protezione si applicano anche:
• ai facilitatori vale a dire coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
• alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
• ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
• agli enti di proprietà della persona segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo della stessa oppure per cui tale persona presta la sua attività lavorativa.
Perdita delle tutele - La tutela e protezione della persona segnalante non è garantita quando, in correlazione alla segnalazione whistleblowing, è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità' penale per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In tali ipotesi alla persona segnalante è irrogata dall'Amministrazione una sanzione disciplinare.
Come fare
Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso vari canali:
1. Utilizzo piattaforma informatica;
2. canale esterno;
3. divulgazione pubblica;
4. denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
La Piattaforma per le segnalazioni di cui è dotato il Comune di Campi Bisenzio consente la comunicazione diretta tra il segnalante ed il gestore della segnalazione e utilizza strumenti di crittografia per garantire la totale riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione, in conformità con il dettato normativo, coniugando, quindi, a questi i requisiti di accessibilità e sicurezza.
L'interessato è tenuto a compilare in modo chiaro, preciso e circostanziato le sezioni interne al portale, fornendo le informazioni richieste come obbligatorie e il maggior numero possibile di quelle facoltative. Le segnalazioni devono essere chiare, circostanziate e non sono ammissibili qualora fondate su meri sospetti, voci di corridoio, circostanze generiche e fatti non verificabili.
Cosa serve
A garanzia della completezza si suggerisce di compilare attentamente la modulistica disponibile alla sezione "Moduli e documenti"
Cosa si ottiene
Con l'utilizzo della piattaforma, la segnalazione viene indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT), che ne cura l'attività istruttoria e pone quindi in essere gli atti necessari per l'attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute.
Tempi e scadenze
L'utilizzo della piattaforma informatica consente al soggetto di accedere alla propria segnalazione fino a 5 anni successivi alla data della segnalazione stessa, tramite l'utilizzo di un codice identificativo univoco (key code) che gli viene fornito all'esito della procedura effettuata.
Il key code non può essere replicato; si rammenta quindi che è onere del segnalante averne adeguata cura.
Il segnalante può verificare in qualsiasi momento e in totale autonomia lo stato di avanzamento delle segnalazioni inoltrate ed è consentito scambiare messaggi o documenti direttamente con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT).
Costi
Non sono previsti costi
Accedi al servizio
Condizioni di servizio
Contatti
Unità Organizzativa Responsabile
Ulteriori informazioni
Normativa vigente
Per garantire e consolidare l'efficacia dell'istituto anche con riguardo alle misure di protezione è stato approvato il D.lgs. n. 24/2023 in attuazione della direttiva (UE) 1937/2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, che abroga la normativa precedente in materia.
Il suddetto decreto raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele, ampliandole e modificandole, riconosciute al c.d. whisteblower, cioè al soggetto che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, delle quali è venuto a conoscenza all'interno dell'ambito lavorativo pubblico o privato.
Tra i provvedimenti in materia emanati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) si segnala:
- La Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023. Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.
- La Delibera ANAC n. 301 del 12 luglio 2023. Il regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio
- Le relative FAQ di ANAC