A chi è rivolto
Sono obbligati alla fatturazione elettronica i titolari di partita IVA, che devono emettere fattura nei confronti della P.A. per cessioni di beni o prestazioni di servizi, anche nel caso di emissione di fatture esenti o non imponibili IVA. I professionisti non hanno più la possibilità di emettere fatture pro-forma o progetti di notula.
Descrizione
I fornitori che cedono beni o prestano servizi nei confronti di una Pubblica Amministrazione sono obbligati ad emettere, a partire dal 31 marzo 2015, esclusivamente Fatture Elettroniche in formato XML (eXtensible Markup Language), secondo le specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it.
L’obbligo si applica anche agli enti che emettono fatture nei confronti di altre Pubbliche Amministrazioni. (D.L. n.66 del 24 aprile 2014 e Legge n. 244 del 24 dicembre 2007)
Non potranno essere accettate fatture cartacee, in quanto emesse in violazione di legge e pertanto verranno rifiutate dal Comune con invio di raccomandata o PEC.
Si ricorda inoltre che non è possibile effettuare pagamenti su preventivi; analogamente i professionisti non hanno più la possibilità di emettere fatture pro-forma o progetti di notula, in quanto la PA non può procedere ad alcun pagamento prima che la fattura sia alla stessa trasmessa in formato elettronico.
La Fattura Elettronica obbligatoria verso le PA ha delle caratteristiche, che garantiscono l’immodificabilità della fattura, la sua origine, la sua leggibilità, ben precise:
- è emessa in formato XML, secondo specifiche tecniche obbligatorie;
- è firmata digitalmente (con firma digitale o firma elettronica qualificata);
- è trasmessa esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio SdI https://www.fatturapa.gov.it;
- la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell' Indice delle Pubbliche Amministrazioni.
I dati presenti nella fattura XML possono essere visualizzati in un formato leggibile e stampabile.
Copertura geografica
Come fare
La trasmissione delle fatture elettroniche deve avvenire esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (Sdl) istituito dal Ministero dell'Economia e Finanze, la cui gestione è stata affidata all'Agenzia delle Entrate che provvede ad indirizzare correttamente la fattura elettronica agli uffici delegati alla ricezione, individuati nell'IPA www.indicepa.gov.it.
I fornitori possono effettuare la trasmissione della fattura firmata digitalmente, direttamente accreditandosi sul SdI oppure avvalendosi di un intermediario.
E’ necessario che il fornitore conosca il codice dell’ufficio di fatturazione dell’ente al quale deve recapitare la fattura, che consente al Sistema di Interscambio di instradare correttamente la fattura.
I codici univoci del comune di Campi Bisenzio sono:
- Settore 1 - Segreteria Generale e Servizi Legali: I83LGO
- Unità Organizzativa Autonoma Ufficio del Sindaco: J8QV5P
- Unità Organizzativa Autonoma Polizia Municipale: TGK5VN
- UO 3.3 Risorse Umane: OO4NXT
- Settore 2 - Servizi alla Persona: MJHU6V
- Settore 3 - Risorse: 1072ZF
- Settore 4 - Programmazione e Gestione del Territorio: 1017PQ
- Settore 5 - Governo del Territorio: NIG6VP
- UO 3.4 Innovazione e Sistemi Informatici: XXP5N4
- Ufficio per la transizione al digitale: XZEWAM
Non è necessario inviare all'ufficio la fattura di cortesia cartacea.
Cosa serve
Gli enti, tramite l’IPA (http://www.indicepa.gov.it/), hanno comunicato i propri dati relativi all’ufficio di fatturazione.
Per la corretta emissione delle fatture elettroniche da parte dei fornitori è necessario conoscere i seguenti dati:
- Denominazione Ente
- Codice Univoco Ufficio
- Nome dell'ufficio
- Codice Fiscale del servizio di Fatturazione elettronica
- Partita Iva
- Regione dell'ufficio
- Provincia dell'ufficio
- Comune dell'ufficio
- Indirizzo dell'ufficio
- Cap dell'ufficio
Si raccomanda ai fornitori di riportare nei documenti contabili anche i seguenti dati:
- Codici CIG e/o CUP, ove previsti dalla normativa
- Estremi della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura
- Estremi del buono d'ordine
Cosa si ottiene
Accettazione o rifiuto della fattura.
Tempi e scadenze
Il pagamento delle fatture deve essere effettuato entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento.
Il pagamento potrà essere disposto solo dopo che l'ufficio competente avrà controllato la fattura e predisposto la liquidazione e potrà essere contattato per informazioni sui tempi previsti per il successivo pagamento.
Procedure collegate all'esito
Il SdI effettua alcuni controlli a carattere formale sulla fattura: nomenclatura e unicità del file trasmesso, integrità del contenuto, autenticità del certificato di firma, conformità del formato della fattura, validità formale del contenuto della fattura, unicità della fattura, possibilità di recapito della fattura. Se la fattura non supera questi controlli formali lo SdI notifica al fornitore lo scarto della fattura, altrimenti assegna un identificativo alla fattura e la inoltra all’ente destinatario. Se l'inoltro al destinatario fallisce, Sdl invia al trasmittente una notifica di mancata consegna se invece l'inoltro va a buon fine invia una Ricevuta di consegna.
Le cause di rifiuto della fattura entro 15 giorni da parte dell'Ente possono essere:
- fattura elettronica riferita ad un’operazione che non è stata posta in essere in favore del Comune di Campi Bisenzio;
- l’assenza o l’inesattezza dei codici CIG e CUP, nei casi in cui questi siano previsti per legge;
- omessa o errata indicazione del numero e data della Determinazione Dirigenziale di Impegno di Spesa;
- ·mancata indicazione dello split payment o scissione dei pagamenti nella sezione “dati di riepilogo per aliquota Iva e natura”, campo “esigibilità Iva”;
- indicazione dei codici CIG e CUP in campi descrittivi, anziché nei campi appositi denominati CodiceCUP e CodiceCig all’interno dei blocchi “Dati convenzione” o “Dati Ordine Acquisto” o “Dati Contratto” del file xml;
Se il Comune non rifiuta la fattura entro 15 giorni, SdI invia una notifica di decorrenza termini sia al mittente che al destinatario e la fattura si considera consegnata ed eventuali inesattezze potranno essere sanate con l’emissione di una nota di credito a totale o parziale storno della fattura.
Accedi al servizio
Il Sistema Camerale in collaborazione con l’Agenzia per l’Italia digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Unioncamere ha messo a disposizione uno strumento online (gratuito fino a 24 fatture all’anno) per compilare, trasmettere e conservare a norma le fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione. È disponibile nel sito fatturaelettronica.infocamere.it il servizio base di fatturazione elettronica, espressamente dedicato alle piccole e medie imprese iscritte alle Camere di Commercio che abbiano rapporti di fornitura con le Pubbliche Amministrazioni.
I fornitori che dovessero sostenere costi aggiuntivi per l’emissione di fatture elettroniche non possono riaddebitarli in alcun modo alla PA committente, trattandosi di un obbligo di legge. L’art. 21 comma 8 DPR 633/72 dispone infatti che “le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare addebito a qualsiasi titolo”.
Condizioni di servizio