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Commercio al dettaglio in esercizio di vicinato

  • Servizio attivo

Vendita diretta al consumatore finale di prodotti (alimentari o non alimentari) in esercizi di vicinato (negozio con superficie di vendita entro i 300 mq.)

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A chi è rivolto

A chi intende avviare, trasferire, ampliare o ridurre, sospendere, subentrare o cessare nel commercio al dettaglio in esercizio di vicinato e sia in possesso dei requisiti di onorabilità indicati all’art.11 della l.r.62/2018 e dei requisiti professionali indicati all’art.12 della l.r.62/2018.

Descrizione

Un esercizio di vicinato è un'attività di commercio al dettaglio di merci effettuata in locali con una superficie di vendita non superiore a 300 mq., da calcolarsi secondo quanto indicato dall’art.13 comma 1 lett.c) l.r.62/2018.

 

Come fare

Trasmissione on line all'ufficio Sviluppo Economico, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando la modulistica relativa. Codice attività 47.10.0R

Cosa serve

Per i soli cittadini non UE è richiesto un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative. In uno stesso locale possono esercitare l'attività di vendita aziende diverse.

Occorre il rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali (disponibilità di locale con destinazione d'uso commerciale al dettaglio art. 99 l.r. 65/2014 e art.102 del POC attualmente vigente. DCC n.44 del 28/05/2024).

Per l'apertura; il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita trasmettere in un unico invio:

  • la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) utilizzando la modulistica contrassegnata dal codice attività 47.10.0R
  • la notifica sanitaria alimentare ai fini della registrazione (endoprocedimento ASL 90), priva di asseverazioni e che sarà trasmessa a cura dell'ufficio alla ASL (solo in caso di commercio alimentare, ovvero di merci destinate al consumo umano)
  • se l’attività è soggetta a prevenzione incendi SCIA o altra documentazione da presentare ai sensi delle norme sulla prevenzione incendi, che sarà trasmessa a cura dell'ufficio ai Vigili del Fuoco
  • eventuali altre SCIA comunicazioni o notifiche (es. denuncia fiscale per la vendita di alcolici)
  • se l’attività che prevede anche l'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione (vedere l’apposita scheda occupazione temporanea di suolo pubblico).

Per la vendita di alcolici occorre essere previamente forniti di apposita licenza che si può richiedere all’atto di presentazione della SCIA (vedere l’apposita scheda Vendita di alcolici).

Per la sospensione dell’attività:

  • la comunicazione di sospensione utilizzando la modulistica contrassegnata dal codice attività 47.10.0R
  • la notifica ai fini della registrazione (endoprocedimento ASL 97), che sarà trasmessa a cura dell'ufficio alla ASL (solo in caso di commercio alimentare).

Per il subingresso:

  • la comunicazione di subingresso utilizzando la modulistica contrassegnata dal codice attività 47.10.0R
  • la notifica ai fini della registrazione (endoprocedimento ASL 92) che sarà trasmessa a cura dell'ufficio alla ASL (solo in caso di commercio alimentare)
  • se l’attività è soggetta a prevenzione incendi SCIA o altra documentazione da presentare ai sensi delle norme sulla prevenzione incendi, che sarà trasmessa a cura dell'ufficio ai Vigili del Fuoco
  • eventuali altre SCIA comunicazioni o notifiche (es. denuncia fiscale per la vendita di alcolici)

Per le variazioni:

  • per la modifica di settore merceologico (da non alimentare ad alimentare): SCIA a variazione utilizzando la modulistica contrassegnata dal codice attività 47.10.0R; occorre inoltre trasmettere in unico invio anche la notifica ai fini della registrazione (endoprocedimento ASL 90), che sarà trasmessa a cura dell'ufficio alla ASL
  • per le variazioni soggette a comunicazione: comunicazione di variazione utilizzando la modulistica contrassegnata dal codice attività 47.10.0R
  • la notifica ai fini della registrazione (endoprocedimento ASL 91 o ASL 93), che sarà trasmessa a cura dell'ufficio alla ASL (solo in caso di commercio alimentare)
  • se l’attività è soggetta a prevenzione incendi SCIA o altra documentazione da presentare ai sensi delle norme sulla prevenzione incendi, che sarà trasmessa a cura dell'ufficio ai Vigili del Fuoco
  • eventuali altre SCIA comunicazioni o notifiche (es. denuncia fiscale per la vendita di alcolici)

Per l’affidamento di uno o più reparti:

  • la comunicazione di affidamento di reparto utilizzando la modulistica contrassegnata dal codice attività 47.10.0R
  • la notifica sanitaria alimentare, priva di asseverazioni e che sarà trasmessa a cura dell'ufficio alla ASL (solo in caso di commercio alimentare).
  • eventuali altre SCIA comunicazioni o notifiche (es. denuncia fiscale per la vendita di alcolici)
  • se l’attività è soggetta a prevenzione incendi SCIA o altra documentazione da presentare ai sensi delle norme sulla prevenzione incendi che sarà trasmessa a cura dell'ufficio ai Vigili del Fuoco.

Per la cessazione:

  • la comunicazione di cessazione all'ufficio utilizzando la modulistica contrassegnata dal codice attività 47.10.0R
  • la notifica ai fini della registrazione (endoprocedimento ASL 94), che sarà trasmessa a cura dell'ufficio alla ASL (solo in caso di commercio alimentare).

Cosa si ottiene

Il titolo necessario a porre in essere l’attività che si intende realizzare

Tempi e scadenze

La SCIA ha valore immediato ma l’amministrazione comunale ha 60 giorni di tempo dall’invio per controllare le dichiarazioni e i documenti in essa contenuti ed eventualmente vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformarla alla normativa vigente.
Se, però, l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, la cui tempistica è dettata dai rispettivi regimi amministrativi.

La SCIA cessa di produrre effetti giuridici qualora l’attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, su motiva istanza presentata prima della scadenza del termine.
Se si applica il regime amministrativo della comunicazione essa produce effetto immediato con la presentazione all’amministrazione.
Devono essere effettuate entro sessanta giorni dalla variazione le seguenti comunicazioni di variazione:

  •  variazione del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale,
  •  variazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali e
  •  le trasformazioni societarie non conseguenti ad atti di trasferimento di attività per atto tra vivi o a causa di morte.

In caso di subingresso la comunicazione deve essere effettuata prima dell’effettivo avvio dell’attività ed in caso di subingresso per causa di morte comunque entro un anno dalla morte del titolare.

In caso di cessazione la comunicazione al SUAP deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla cessazione.

La sospensione dell’attività ha la durata massima di dodici mesi consecutivi, salvo il caso in cui ricorrano le ipotesi indicate nell’art.86 comma 2 della l.r. 62/2018.

 

Costi

I costi sono indicati nella pagina Diritti di Segreteria di cui al link sottostante

Procedure collegate all'esito

Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente. In caso di attività che prevede anche l'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

Accedi al servizio

Per accedere al servizio utilizzare il link sottostante

Per il pagamento dei Diritti di Segreteria

Condizioni di servizio

Termini e condizioni di servizio

Contatti

E-mail  sv.econom@comune.campi-bisenzio.fi.it

telefono  055 8959246 / 248 / 470

 

Unità Organizzativa Responsabile

UO 2.3 Servizi al cittadino - Pubblico Spettacolo - Commercio - Turismo

Piazza Dante 36, 50013, Campi Bisenzio

email: anagrafe@comune.campi-bisenzio.fi.it
email: elettorale@comune.campi-bisenzio.fi.it
email: serv.dem@comune.campi-bisenzio.fi.it
email: stato.civile@comune.campi-bisenzio.fi.it
email: sv.econom@comune.campi-bisenzio.fi.it

Ulteriori informazioni

La riduzione della superficie di vendita è soggetta a comunicazione.

La vendita di alcolici può essere limitata o vietata dal Comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico.

Gli esercizi rendono noto al pubblico l’orario di apertura e di chiusura e l’eventuale giornata di riposo settimanalmente effettuati, mediante cartelli ben visibili o altri mezzi idonei di informazione.

Vige altresì l’obbligo di pubblicità dei prezzi come meglio specificato nell’art. 100 l.r.62/2018.

Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari, quali univocamente individuati nella SCIA, è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

Per tutto ciò che attiene all’insegna di esercizio si rinvia all’apposita scheda installazione mezzi pubblicitari e di tende parasole prive di messaggi pubblicitari.

Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l’esercizio ove è collocato, non avere un accesso autonomo, in modo da non costituire un esercizio separato e rispettare lo stesso orario di attività dell’esercizio principale. Se il titolare omette la comunicazione risponde in proprio dell’attività esercitata dal gestore.

L’attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle disposizioni concernenti l’apertura di un esercizio di vendita (art.74 co.3 l.r.n.62/2018). Si applicano altresì le disposizioni relative alle variazioni del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale (art. 89 l.r.62/2018) e quelle relative al subingresso e alla cessazione (artt. 90 e 95 l.r.68/2018).

L’esercizio congiunto, nello stesso locale, dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, è assoggettato al regime abilitativo previsto per l’esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale, nonché dai regolamenti comunali. Ai fini dell’individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l’esercizio commerciale congiunto ingrosso e dettaglio e dell'applicazione degli standard urbanistici e di viabilità, la superficie di vendita dell’esercizio congiunto viene determinata dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e di quelle destinate alla vendita all’ingrosso, salvo quanto previsto all'art. 26, commi 5 e 6, della L.R. 62/2018.

Ai fini della destinazione d’uso dispone l’art.99 della l.r.65/2014.

 

Documenti correlati

Regolamento commercio al dettaglio in sede fissa

Argomenti:
  • Commercio al minuto

Pagina aggiornata il 21/06/2025 17:30:19

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